Descrizione
Partecipazione al voto dei cittadini dell’Unione Europea e voto domiciliare
Si informano i cittadini che, in occasione delle prossime elezioni comunali, anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto nel Comune di residenza.
A tal fine, è necessario presentare domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte, come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
La richiesta deve essere inoltrata al proprio Comune di residenza entro e non oltre martedì 28 aprile, termine perentorio fissato al quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
L’iscrizione è indispensabile per tutti coloro che non abbiano già presentato tale domanda in precedenza.
Voto domiciliare per elettori impossibilitati a recarsi al seggio
È inoltre prevista la possibilità di voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto predisposti dal Comune, nonché per coloro che dipendono in modo continuativo da apparecchiature elettromedicali.
Possono accedere a questa modalità di voto esclusivamente gli elettori che dimorano nel territorio del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
Gli interessati devono far pervenire al Sindaco del proprio Comune una dichiarazione formale con cui esprimono la volontà di votare presso il proprio domicilio, nel periodo compreso tra martedì 28 aprile e lunedì 18 maggio.
La domanda (valida anche per l’eventuale turno di ballottaggio) deve contenere:
- l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora;
- un recapito telefonico (facoltativo ma consigliato);
- copia della tessera elettorale;
- certificazione sanitaria rilasciata da un medico designato dall’Azienda Sanitaria Locale, attestante le condizioni previste dalla normativa.
Si invitano le Aziende Sanitarie Locali a garantire un adeguato servizio per il rilascio delle certificazioni mediche necessarie.
Si ricorda, infine, che i medici incaricati del rilascio dei certificati non possono essere candidati alle elezioni né parenti fino al quarto grado di candidati, come previsto dalla normativa vigente.
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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026, 16:41